di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini
Stesso tipo di casa, capitale diversa, e l’Ivie, l’imposta sugli immobili all’estero, cambia anche dell’800 per cento. I conti sull’imposta per gli immobili all’estero riservano – come si può vedere dalle tabelle – alcune sorprese.
Entro il 20 agosto i contribuenti che non hanno pagato l’imposta entro il 9 luglio potranno versare con un extra dello 0,40 per cento.
La circolare 28/E del 2012 contiene un’indicazione delle imposte locali estere la cui base imponibile può essere utilizzata ai fini del calcolo dell’Ivie (nella grafica in pagina riportiamo degli esempi per i Paesi più importanti), e l’elenco delle imposte scomputabili in Italia. I soli Paesi per i quali non è possibile utilizzare la base imponibile estera sono la Francia, Malta, l’Irlanda e il Belgio. Infatti, in Francia e in Belgio le imposte patrimoniali sugli immobili sono calcolate sul reddito medio ritraibile dai fabbricati, e non sul valore catastale. A Malta e in Irlanda, invece, non sono applicate imposte patrimoniali sugli immobili (in Irlanda, solo gli immobili commerciali sono soggetti ai “Rates” comunali, peraltro scomputabili dell’Ivie). Per questi Paesi, il contribuente potrà scegliere se utilizzare il reddito medio ritraibile dai fabbricati, come determinato all’estero, moltiplicato per i coefficienti Imu italiani, ovvero il costo di acquisto del bene risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato.
Nelle tabelle qui a fianco ci sono gli esempi relativi a un appartamento residenziale del valore di mercato di 300mila euro, per individuare il carico impositivo nei diversi Paesi. Nel caso di un appartamento situato a Bruxelles del valore appunto di 300mila euro potrebbe essere più conveniente utilizzare quest’ultimo (o il costo di acquisto, se l’atto è reperibile, in quanto probabilmente inferiore al valore di mercato attuale) piuttosto che il reddito medio moltiplicato per il coefficiente Imu per le abitazioni pari a 160. L’Ivie dovuta sarebbe pari allo 0,76% di euro 300.000, dalla quale sarà possibile scomputare il Précompte Immobilier in Belgio. Il valore locativo medio degli immobili francesi è generalmente molto basso, in quanto la base imponibile della Tax foncière è calcolata su valori del 1970, sebbene rivalutati, tra l’altro ridotti del 50 per cento. Potrebbe pertanto essere conveniente calcolare l’Ivie sulla base imponibile della Tax foncière moltiplicata per 160. Dall’Ivie dovuta sull’immobile francese sarà scomputabile la Tax foncière (e l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, che però è dovuta solo sui grandi patrimoni).
La base imponibile dell’Ivie su immobili a Malta e in Irlanda sarà il costo di acquisto o il valore di mercato. Inoltre, non sarà possibile scomputare alcuna imposta né per Malta (sulle abitazioni nessuna imposta è dovuta), né per l’Irlanda (a parte nel caso di immobili commerciali, per i quali è possibile scomputare i Rates).
Qualora il medesimo immobile fosse detenuto negli altri Paesi europei, essendo l’Ivie calcolata sul medesimo valore catastale dell’imposta estera, e potendo quest’ultima essere scomputata dall’Ivie “lorda” dovuta in Italia, l’ammontare da versare in Italia sarà pari alla differenza tra le due aliquote, moltiplicata per il valore catastale estero. Così potrà accadere che un immobile a Madrid, dove l’aliquota dell’Impuesto sobre Bienes Immuebles è pari allo 0,6 per cento, sconterà un’Ivie italiana molto ridotta, ma lo stesso immobile a Marbella, dove l’aliquota è pari a circa l’1% non subirà tassazione in Italia, essendo l’Ibi spagnola superiore all’Ivie italiana. Allo stesso modo un appartamento a Francoforte, dove l’imposta patrimoniale su un immobile avente un valore di mercato pari a euro 300.000 sarebbe pari a circa euro 1.932, non sconterebbe alcuna imposta in Italia. Viceversa la tassazione molto bassa che scontano gli immobili in Olanda comporterebbe che in relazione ad un appartamento situato ad Amsterdam l’Ivie potrebbe risultare abbastanza elevata. Caso a parte è il Regno Unito, in quanto la Council Tax non è scomputabile dall’Ivie dovuta, non essendo un’imposta patrimoniale ma un’imposta sui servizi.
via Casa all’estero, la sorpresa dell’Ivie – Il Sole 24 ORE.





